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DI.CO

Ultimo Aggiornamento: 15/06/2007 19:34
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In questi giorni si parlava continuamente di una legge riguardanti le unioni civili..... Voi che ne pensate??

Ecco il testo del disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri, ricordiamo che prima di essere approvata, una legge può subire infinite modifiche in Parlamento, dunque vale ancora la pena combattere, protestare e fare pressione per modificare questo testo.

DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.

Art. 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

Art. 3 ( Sanzioni )
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.

Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Art. 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.

2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica )
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione )
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro )
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.

Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici )
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Art. 11 ( Diritti successori )
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.

3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.

4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.

5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

Art. 12 ( Obbligo alimentare )
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali )
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.

4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Art. 14 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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09/02/2007 18:01
 
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m'allora! no te capisi un casso! te par che uno el se metta a leser tutta chela roba li???
fa un riassunto a parole nostre per noi ignoranti(nel senso che ignoriamo), cosi chè se poe capir qualcosa, senz lassarghe i occi sul monitor!
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Prof secondo mi me sa che ti te ghe qualche problema de fondo!!!





DEVILMEN847 ALIAS Kal El

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io ho letto tutto (e molto volentieri anche, grazie prof)e devo dire che sono d'accordo su questa nuova legge!
è giusto che, in un certo qual senso, venga tutelato anche chi non crede nel matrimonio o chi non può sposarsi..
viva le coppie di fatto!
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31/03/2007 22:38
 
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Sembrava che la quieta regnasse sovrana ed invece ecco il cataclisma!!!!!
Ecco il sucessore di Ruini, Bagnasco, che in seguito a un delirio di onnipotenza, parla a nome della Chiesa dei Di.co!!!
Parlare???? Direi Straparlare!!!!!
E' giusto che la Chiesa esterni le sue posizioni, ma queste dichiarazioni hanno davvero dell'incredibile. Secondo me ora stanno esagerando. Un conto è esprimere i propri pareri e un conto, come in questo caso, eccedere in un modo spropositato!!!! Hanno anche il coraggio di parlare di pedofilia, quando la storia insegna che nel mondo vescovile almeno una buona parte si è macchiata di un reato così odioso. Basta guardare quello che è accaduto in America!!!
Secondo il mio punto di vista stanno esagerando!!

Ecco un articolo dal corriere.it di questa sera:



Bagnasco: nuova bufera sui Dico

Il presidente della Cei: «Se cade l'etica, poi è difficile dire di no anche a incesto e pedofilia». È polemica. In serata la precisazione

GENOVA - Un intervento sui Dico, tra polemiche e correzioni, che fa discutere. Monsignor Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale italiana, lo pronuncia venerdì sera in un incontro con gli animatori diocesani della cultura e della comunicazione. «Quando si perde la concezione corretta autotrascendente della persona umana, non vi è più un criterio per valutare il bene e il male - spiega Bagnasco - Quando il criterio dominante è l'opinione pubblica o le maggioranze vestite di democrazia - che possono diventare antidemocratiche o violente - allora è difficile dire dei "no"».

INCESTO E PEDOFILIA - «Perché quindi dire no a varie forme di convivenza stabile giuridicamente, di diritto pubblico, riconosciute e quindi creare figure alternative alla famiglia?», si domanda il prelato riferendosi ai Dico. «Perché dire di no all'incesto, come in Inghilterra dove un fratello e sorella hanno figli, vivono insieme e si vogliono bene?. Perché dire di no al partito dei pedofili in Olanda se ci sono due libertà che si incontrano? Bisogna avere in mente queste aberrazioni secondo il senso comune e che sono già presenti almeno come germogli iniziali».

IL BENE E IL MALE- «Oggi ci scandalizziamo», ha inoltre spiegato il presidente della Cei, «ma se viene a cadere il criterio dell'etica che riguarda la natura umana, che è anzitutto un dato di natura e non di cultura, è difficile dire no. Se il criterio sommo del bene e del male è la libertà di ciascuno, come autodeterminazione, come scelta, allora se uno, due o più sono consenzienti, fanno quello che vogliono perché non esiste più un criterio oggettivo sul piano morale e questo criterio riguarda non più l'uomo nella sua libertà di scelta, ma nel suo dato di natura».

LA PRECISAZIONE - Frasi che scatenano un'ondata di reazioni nel mondo politico per via di quella presunta equiparazione tra Dico e pedofilia, e inducono l'ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Genova a dettare in serata una nota. Nella quale si dice che l'intervento di Bagnasco, all'incontro degli operatori della Comunicazione Sociale della Diocesi, sulla Nota della Cei «è stato male riportato. Non così nell'articolo odierno di Avvenire a pagina 11 che è fedele alla lettera e allo spirito dell'intervento». E quindi la rettifica: «Titoli e sintesi sommarie risultano parziali e fuorvianti».

AVVENIRE: EQUIVOCO - Un «infausto equivoco», una «tempesta in un bicchiere d'acqua, specialità del circo politico-mediatico italiano», così un editoriale che comparirà domenica su Avvenire definisce le reazioni alle frasi di Bagnasco. Nell'editoriale, firmato Av. (ovvero dalla direzione del quotidiano), si osserva come tutto sia stato generato da una frase «Dico, il nostro no è come a pedofilia e incesto», che l'arcivescovo di Genova non aveva mai pronunciato in questi termini. «Nessuna equiparazione, nelle sue parole, tra i Dico e l'incesto o la pedofilia», puntualizza il giornale di proprietà dei vescovi italiani.

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15/06/2007 17:30
 
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L'è inutile che te parle de stè robe seia..

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Re:

Scritto da: fsempre87 15/06/2007 17.30
L'è inutile che te parle de stè robe seia..

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